IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per  gli interventi previsti dalla legge regionale 15 dicembre
1982, n. 93, e successive modificazioni, concernente norme in materia
di  servizi a favore delle persone anziane ed inabili, e' autorizzata
per l'anno 1989 l'ulteriore spesa di L. 6.050.000.000.
   2.   L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge
gravera' sui seguenti  capitoli  del  bilancio  di  previsione  della
Regione per l'anno 1989:
    quanto a L. 5.689.000.000 sul capitolo 22805;
    quanto a L. 361.000.000 sul capitolo 22820.
   3.  Alla  copertura  della  spesa  di L. 6.050.000.000 si provvede
mediante riduzione di pari importo  dello  stanziamento  iscritto  al
capitolo  50000  "Fondo  globale  per  il  finanziamento di spese per
l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)"  -  Settore  1  -
Finanza  locale  - della parte spesa del bilancio di previsione della
Regione  per  l'anno  1989,  a  valere  sull'apposito  accantonamento
previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.